Il Sistema  ›  Parte V · La costituzione e lo Stato

§17 · Parte V

Diritti, crimine e giustizia come riequilibrio

La giustizia è riequilibrio, ma nettamente delimitata. La coercizione scatta su atti manifestati, mai sull’intenzione rilevata, il sensore può leggere una disposizione nell’aggregato, ma la spada raggiunge solo il fatto. La legge è non-retroattiva; la sanzione dissuade, non vendica; ed è misurata, non massimale, opponendo alla lesione una correzione proporzionata, né la vendetta che sovra-corregge, né la clemenza tanto totale da cancellare la differenza tra il cooperatore e il disertore.

La soglia della coercizione è il principio del danno nella sua forma minima, enunciato come reciprocità: vietare l’imposizione di un danno da un quadro all’altro; mai imporre una concezione del bene. Al crimine si risponde ripristinando il vettore che l’atto ha danneggiato, non con una vendetta morale, e l’interiorità inviolabile della persona è un limite che nessuna forza può varcare.

Che cosa significa

La giustizia nell’Assiocrazia è riequilibrio, ma tenuta al guinzaglio stretto. Il sensore può rilevare che qualcuno nutre idee estremiste, una disposizione, ma la spada raggiunge soltanto l’atto: un pensiero non è mai un reato. La legge è non retroattiva, non si può essere puniti in base a una norma che non esisteva quando si è agito. La sanzione dissuade, non vendica, la sua entità è fissata per prevenire il danno successivo, non per soddisfare la vendetta. Ed è proporzionata: alla lesione si risponde con la correzione, né la vendetta che punisce oltre misura né la clemenza così totale da cancellare la differenza tra chi coopera e chi tradisce. Al crimine si risponde ripristinando l’asse che l’atto ha danneggiato, non con una resa dei conti morale con l’anima.

Perché l’Assiocrazia ne ha bisogno

Uno Stato capace di vedere l’intenzione sarebbe tentato di punirla, la via diretta verso il reato d’opinione, e un riequilibratore che insegue il vettore potrebbe sovracorreggere in suo nome. Questo § esiste per mantenere la coercizione circoscritta agli atti manifesti, legittima, proporzionata e volta al ripristino, affinché l’ampio potere di percepire non diventi mai un ampio potere di punire.

A confronto con altri approcci

È la riforma penale di Beccaria e Bentham, dissuasione anziché vendetta, proporzione anziché crudeltà, e il profondo principio di common law secondo cui non vi è reato senza un atto manifesto (actus reus), contro ogni tentazione di "pre-crimine". La non retroattività e la dissuasione-non-vendetta sono le leggi di natura di Hobbes (Hobbes); il vaglio di reciprocità e il "ripagare l’offesa con giustizia, non con benevolenza" sono di Confucio (Confucio); il principio del danno che fonda l’intero vaglio è di Mill (Mill). Ciò che sta al di sopra di tutto è la Carta, §16.